23 gennaio 2007 - www.granma.cu

 

Ratifica della Convenzione consolare

 Italia-Cuba

 

• Il disegno di legge era stato bloccato nel 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il 15-01-2007 a ROMA la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole alla III Commissione Affari esteri sul sotto indicato disegno di legge C1874, di Ratifica della Convenzione consolare Italia-Cuba.

 

XV Legislatura - Camera  dei  Deputati - N. 1874.

 

Disegno di Legge presentato dal ministro degli affari esteri D'ALEMA,di concerto con il ministro dell'interno AMATO, con il ministro della giustizia MASTELLA, con il ministro dell'economia e delle finanze, PADOA SCHIOPPA e con il ministro dei trasporti BIANCHI.

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

 

Disegno di Legge presentato il 31 ottobre 2006.

 

Onorevoli Deputati - Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione consolare stipulata tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba nel marzo del 2001. L'atto in parola era già stato presentato in Parlamento nel corso della passata legislatura e ne aveva anche ottenuto l'approvazione da parte del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2668). Tuttavia a seguito delle critiche emerse nei confronti del regime castrista nel luglio del 2003, il disegno di legge ha subito una battuta di arresto. Poiché le polemiche del 2003 si sono via via smorzate, in considerazione del fatto che la Convenzione risponde a concrete esigenze di tutela nei nostri connazionali, si ritiene opportuno e necessario ripresentare il provvedimento all'esame delle Camere. La Convenzione consolare con Cuba si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati. Essa definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in vigore tra i due Stati. Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un'apprezzabile incremento di operatori economici italiani a Cuba, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato e un sensibile aumento dei matrimoni misti: da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

 

I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono Parte ambedue gli Stati.

 

In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisati le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

 

Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima. Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità. La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.

 

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.

 

Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione si rileva quanto segue.

 

1. Gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

 

2. Gli articoli da 8 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali e agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.

 

3. Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini (articolo 39), il rilascio dei passaporti e dei visti (articolo 40), la notifica di atti giudiziari (articolo 41), la cooperazione in materia di cittadinanza (articolo 42), la legalizzazione di documenti (articolo 43), l'efficacia degli atti e documenti consolari (articolo 44), il rilascio di documenti consolari e l'espletamento di funzioni elettorali (articolo 45), la formazione di atti notarili (articolo 46), gli atti dello stato civile (articolo 47). Particolarmente importanti sono l'articolo 49 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 50 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 51 sulla protezione dei minori e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 52.

Per quanto riguarda le competenze dei Consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.

Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

 

4. Gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio. È chiaro che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.

 

 

APPENDICE

 

 

L'attuazione della Convenzione consolare tra l'Italia e Cuba comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista (articolo 76), incaricata dell'esame dei programmi operativi che si riunirà annualmente a Cuba ed in Italia.

 

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a L'Avana, con permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

 

Spese di missione:

 

- pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 1.500.

 

- diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 92; l'importo di euro 92 viene ridotto di euro 31, corrispondente ad 1/3 della diaria.

 

Ad euro 61 vanno aggiunti euro 24, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef (ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) (euro 85 x 2 persone x 5 giorni) = euro  850.

 

Spese di viaggio: - biglietto aereo A/R Roma-L'Havana (euro 2.250 x 2 persone = euro 4.500) = euro 4.500.

 

Totale onere (articolo 76) euro 6.850.

 

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2006 ammonta ad euro 6.850.

Si evidenzia, infine, quanto segue: le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento; il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai Consoli cubani in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste.

 

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

 

Esso è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.

 

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

 

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.

 

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alle materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.

 

E) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo. Come per tutti i Trattati soggetti all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo di Cuba e successivamente paragrafato dopo aver confrontato l'esattezza delle versioni italiana e cubana del testo medesimo. La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.

 

 

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

 

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione. Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento della presenza di operatori economici italiani in Cuba, nonché un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati, da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

 

B) Ambito dell'intervento: destinazioni diretti e indiretti.

Destinatari diretti della Convenzione sono l'Italia e la Repubblica cubana, nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche. Non sono previste categorie particolari di destinatari diretti né indiretti della Convenzione.

 

C) Modalità di attuazione. Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari; la registrazione dei cittadini; la protezione dei minori e degli indigenti; le competenze in materia marittima.

 

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità. La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.

 

D) Obiettivi della Convenzione e risultati attesi. L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio consolare.

 

E) Valutazioni dell'impatto sulla pubblica amministrazione. La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani nella Repubblica di Cuba.

 

F) Valutazioni dell'impatto sui destinatari passivi. I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, a Cuba potranno avvalersi dell'assistenza della tutela accordata dai nostri Consoli in base alla Convenzione.

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

 

Art. 1.(Autorizzazione alla ratifica).

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

 

Art. 2.(Ordine di esecuzione).

 

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.(Copertura finanziaria).

 

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.