L’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare è l’organo supremo del potere dello Stato,
l’unico con potestà costituente e legislativa nella Repubblica.
Secondo la Costituzione della Repubblica di Cuba, l’Assemblea Nazionale
del Potere Popolare è l’organo supremo del potere dello Stato.
Rappresenta ed esprime la volontà sovrana di tutto il popolo ed è
l’unico organo con potestà costituente e legislativa nella Repubblica.
Si
compone di deputati eletti con un voto libero, diretto e segreto degli
elettori, nella proporzione e secondo il procedimento determinato dalla
legge.
Viene
eletta per un termine di cinque anni. Questo termine si potrà estendere
per accordo della stessa Assemblea, in caso di guerra o in virtù di
altre circostanze eccezionali che impediscano lo svolgimento normale
delle elezioni e mentre sussistano tali circostanze.
Costituita per una nuova legislatura, l’Assemblea Nazionale sceglie tra
i suoi deputati il suo Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. La
legge regola la forma e il procedimento mediante il quale si costituisce
l’Assemblea e si realizza questa elezione.
Inoltre sceglie, tra i suoi deputati, il Consiglio di Stato, formato da
un Presidente, un Primo Vicepresidente, cinque Vicepresidenti, un
Segretario ed altri ventitrè membri.
Il
Presidente del Consiglio di Stato è capo di Stato e capo del Governo.
Il
Consiglio di Stato è responsabile di fronte all’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare e le rende conto di tutte le due attività.
Le
leggi e gli accordi dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, salvo
quando si riferiscono alla riforma della Costituzione, si adottano con
maggioranza semplice di voti.
L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare si riunisce in due periodi
ordinari di sessioni nell’anno e in sessioni straordinarie quando lo
solleciti la terza parte dei suoi membri o la convochi il Consiglio di
Stato. E perchè l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare possa
realizzare le sessioni, è necessaria la presenza di più della metà del
numero totale dei deputati che la integrano.
La
condizione di deputato non apporta privilegi personali nè benefici
economici. Durante il periodo dedicato allo svolgimento effettivo delle
loro funzioni, i deputato ricevono lo steso salario o stipendio dal loro
centro di lavoro e mantengono il vincolo con questo, a tutti gli
effetti.
Nessun
deputato all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare può essere
detenuto, nè sottoposto a un processo penale senza l’autorizzazione
dell’Assemblea, o del Consiglio di Stato se questa non è riunita, salvo
in caso di delitto flagrante.
I
deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare hanno il dovere di
svolgere il proprio lavoro a beneficio degli interessi del popolo,
mantenendo contatti con i loro elettori, udire le loro proposte,
suggerimenti e critiche, e spiegare la politica dello Stato. Inoltre
renderanno conto del compimento delle loro funzioni, come stabilisce la
legge.
Il
mandato dei deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare può
essere revocato in qualsiasi momento, nella forma, per le cause e
secondo i procedimenti stabiliti dalla legge.
I
deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare hanno il diritto
di fare domande al Consiglio di Stato, al Consiglio dei Ministri o ai
membri di uno o l’altro, e alle relative risposte nel corso della stessa
sessione e nella successiva.
Tutti
gli organi e le imprese statali hanno l’obbligo di prestare ai deputati
la collaborazione necessaria per il compimento dei loro doveri.
Il
Consiglio di Stato è l’organo dell’Assemblea Nazionale del Potere
Popolare, la rappresenta tra l’uno e l’altro periodo di sessioni, esegue
gli accordi di questa e compie le altre funzioni che la Costituzione gli
attribuisce. Ha carattere collegiale e per i fini nazionali e
internazionali rappresenta la massima rappresentazione dello Stato
cubano.
Tutte
le decisioni del Consiglio di Stato sono adottate con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei suoi membri.
Il
Consiglio dei Ministri è il massimo organo esecutivo ed amministrativo e
costituisce il Governo della Repubblica. Il numero, la denominazione e
le funzioni dei ministeri e degli organismo centrali che formano parte
del Consiglio dei Ministri sono determinati dalla legge.
Il
Consiglio dei Ministri è formato dal Capo dello Stato e del Governo, che
è il suo Presidente e dal primo Vicepresidente, i Vicepresidenti,
Ministri, il Segretario e gli altri membri che determina la legge.
Il
Presidente, il Primo Vicepresidente, i Vicepresidenti e altri membri del
Consiglio dei Ministri determinati dal Presidente, formano il suo
Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può decidere sulle questioni
attribuite al Consiglio dei Ministro durante i periodi tra una e l’altra
delle sue riunioni.
Il
Consiglio dei Ministri è responsabile e rende conto, periodicamente, di
tutte le sue attività all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.