Una Carta Magna con intenzioni trasformatrici e sensibilità politica

Il Progetto è il risultato del lavoro iniziato da un Gruppo di Lavoro presieduto dal Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, creato dal Burò Politico il 13 maggio del 2013, che corrisponde alle Basi Legislative approvate al rispetto dallo stesso organo il 29 giugno del 2014.

È conseguente con quanto sostenuto dal compagno Raúl Castro Ruz, nella Prima Conferenza Nazionale del Partito, il 28 gennaio del 2012, quando aveva segnalato « […] lasciamo dietro a noi la zavorra della vecchia mentalità e forgiamo con intenzioni trasformatrici e molta sensibilità politica la visione verso il presente e il futuro della Patria, senza abbandonare nemmeno per un istante il legato martiano e la dottrina del marxismo-leninismo che costituiscono il principale fondamento ideologico del nostro processo rivoluzionario».

In questo senso sono stati riferimenti obbligatori in questo lavoro:

– Il pensiero politico del leader storico della Rivoluzione, compagno Fidel Castro Ruz.

– Discorsi e orientamenti del Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz.

– La Concettualizzazione del Modello Economico e Sociale Cubano di Sviluppo Socialista.

– Il Piano Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale sino al 2030: la Visione della Nazione, Assi e Settori Strategici.

– Le Linee di Politica Economica e Sociale del Partito e la Rivoluzione.

– Gli Obiettivi dei Lavoro del Partito, approvati nella Prima Conferenza Nazionale.

Ugualmente sono state consultate varie costituzioni, tra le quali quelle di Venezuela, Bolivia e Ecuador, che rappresentano il costituzionalismo più avanzato nella regione, come altri modelli costituzionali, come quelli di Vietnam e Cina, nazioni che con le loro caratteristiche costituiscono una società socialista, ed anche testi costituzionali di altri paesi.

In maniera particolare questo lavoro ha compreso uno studio della nostra storia costituzionale, soprattutto della Costituzione del 1940, della Legge Fondamentale del 1959 e dell’attuale Costituzione della Repubblica.

Lo scorso 2 giugno era stata approvata dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, in sessione straordinaria, la Commissione incaricata di preparare il progetto di Costituzione della Repubblica.

La Commissione ha lavorato vivamente in tutto questo periodo, usando come riferimento gli studi realizzati precedentemente, e dopo vivaci dibattiti ha preparato il testo presentato.

Il 2 e 3 luglio è stata analizzata la minuta del Progetto di Costituzione presentato dalla Commissione nel VII Plenum del Comitato Centrale del Partito.

I PRINCIPALI ASPETTI CHE DISTINGUONO IL PROGETTO

Il testo si compone del preambolo, 224 articoli (87 più che nell’attuale Costituzione), divisi in 11 titoli, 24 capitoli e 16 sessioni. Dell’attuale Costituzione della Repubblica si mantengono 11 articoli, si modificano 113 e se ne eliminano 13.

Si distingue per una struttura coerente e sistematica, ottiene un riordino logico dei suoi contenuti e ne evita la

Il linguaggio usato corrisponde alla terminologia che deve caratterizzare un testo costituzionale e con la nostra realtà economica, politica e sociale.

La redazione in termini generali del contenuto conferisce una maggior flessibilità, durata e applicabilità della Costituzione.

Il Progetto riafferma il carattere socialista del nostro sistema politico, economico e sociale, così come il ruolo dirigente del Partito Comunista di Cuba.

Il sistema economico che si riflette nel Progetto mantiene come principi essenziali la proprietà socialista di tutto il poplo sui mezzi fondamentali e la pianificazione, a cui si aggiungono il riconoscimento del ruolo del mercato e di nuove forme di proprietà non statali, includendo quella privata.

In maniera singolare segnala lo sviluppo di un’ampia gamma di diritti a tono con gli strumenti internazionali dei quali, in questa materia, Cuba è parte.

Risaltano quelli relativi al diritto e alla difesa, il debito processo, la partecipazione popolare, e si formulano nuovamente quelli economici e sociali.

Il contenuto del diritto d’uguaglianza acquista uno sviluppo maggiore, incorporando tra l’altro la non discriminazione per identità di genere, origine etnica e handicap.

Stabilisce la possibilità che le persone si rivolgano ai tribunali per reclamare la restituzione dei loro diritti o la riparazione o l’indennizzo per danni o pregiudizi generati dall’azione o l’omissione di organi, dirigenti, funzionari o impiegati dello Stato nell’esercizio indebito delle loro funzioni.

In relazione al matrimonio si modifica l’attuale concetto che è possibile “solo tra un uomo e una donna” e si definisce che “è tra due persone”.

In riferimento agli organi dello Stato si mantiene un adeguato equilibrio tra questi e s’incorporano le figure

del Presidente della Repubblica come Capo dello Stato e quella del Primo Ministro a carico del Governo della Repubblica. A tutt’e due s’esige come requisito d’essere deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

Il Consiglio di Stato conserva i suo carattere d’organo permanente dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, con una maggior interazione con questa, tre i vari aspetti, perché il Presidente, il Vice presidente e il Segretario delle due istituzioni sono le stesse persone.

Come novità tra gli organi dello Stato spicca il Consiglio Elettorale Nazionale, istituzione di carattere permanente in questa materia, così com’è stata inserita la Corte dei Conti Generale della Repubblica nella Costituzione.

Tra gli organi locali si eliminano le assemblee provinciali del Potere Popolare e s’istituisce un Governo Provinciale, formato dal Governatore e un Consiglio a questo livello.

I municipi acquistano più importanza partendo dal riconoscimento della loro autonomia esercitata in corrispondenza agli interessi della nazione.

Si ratifica il Consiglio dell’Amministrazione Municipale come organo che dirige l’Amministrazione Municipale, a carico di un Intendente, termine che si propone con la sostituzione del Presidente e del capo incaricati attualmente.

Rispetto al Sistema Elettorale, hanno diritto al voto – si mantiene- i cubani con più di 16 anni, con le eccezioni previste nella legge.

La Difesa e la Sicurezza Nazionale appaiono in un Títolo, nel quale si precisa la missione del Consiglio della Difesa Nazionale, con la facoltà di realizzare i compiti dal tempo di pace, il riconoscimento delle Situazione di disastro, oltre a quelle restanti di carattere eccezionale.

Per il meccanismo di Riforma Costituzionale, a differenza dell’attuale Costituzione, si segnala chi è legittimato a promuoverlo precisando le clausole dell’intangibilità.

Per l’entrata in vigore delle principali questioni regolate nel Progetto, così come per il periodo in cui si devono emettere le norme complementari, notificarne altre vigenti e si stabiliscono le disposizioni speciali transitorie e finali.

FONDAMENTA POLITICHE

La denominazione del titolo suppone una novità differenziando le fondamenta politiche da quelle di carattere economico.

La definizione dello Stato cubano come uno stato socialista di deritto viene a riaffermare un principio di supremazia costituzionale e d’impero della legge e a rinforzare l’ istituzionalità socialista.

Il Partito Comunista di Cuba mantiene il suo ruolo di forza dirigente superiore della società e dello Stato, spiccando per il suo carattere democratico e permanente, in relazione con il popolo.

Si precisa che lo Stato riconosce e garantisce l’impegno delle forme associative stabilite in modo conforme alla legge.

Quanto è attualmente regolato nelle relazioni Stato-Chiesa si mantiene nell’essenziale.

Relativamente alla supremazia costituzionale, è stato stabilito il dovere di compiere con la Costituzione e che le disposizioni e le azioni delle istituzioni, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati statali devono aggiustarsi a quello che questa prescrive e a quello che corrisponde alla prima dichiarazione d’essere uno Stato socialista di diritto.

Il Progetto prevede l’obbligo delle istituzioni statali, dei loro dirigenti, dei funzionari e gli impiegati, di rispettare e di attendere il pubblico, mantenere stretti vincoli con questo e sottometteresti al suo controllo nelle forme stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

Riferendosi ai fini essenziali dello Stato, appaiono come nuovi:

– rinforzare l’unità nazionale;

– preservare la sicurezza nazionale;

– Promuovere uno sviluppo sostenibile che assicuri la prosperità individuale e collettiva, e lavorare per ottenere maggiori livelli di equità e di giustizia sociale, così come preservare e moltiplicare le conquiste della Rivoluzione;

– garantire l’ ideologia e l’etica inerenti alla nostra società socialista;

– proteggere il patrimonio naturale, storico e culturale della nazione.

Sono stati ratificati i principi della nostra politica estera e si sono incorporati tra l’altro, la promozione del rispetto del diritto internazionale e della multi polarità nelle relazioni tra gli Stati, la condanna dell’imperialismo, del fascismo,

del colonialismo o neocolonialismo in qualsiasi dello loro manifestazioni; la difesa e la protezione dei diritti umanai e la condanna di qualsiasi manifestazione di razzismo o discriminazione ; la promozione del disarmo e il rifiuto della proliferazione e dell’uso delle armi nucleari; lo sterminio di massa o di altro con effetti simili che trasgrediscono il Diritto Internazionale Umanitario; la condanna e il ripudio di ogni forma di terrorismo e in particolare del terrorismo di Stato; la protezione e la conservazione dell’ambiente, con la lotta contro il cambio climatico.

FONDAMENTA ECONOMICHE

Stabilisce come principi di base del modello economico, la proprietà socialista di tutto il popolo sui mezzi fondamentali di produzione e la direzione pianificata dell’economia, attualmente previsti nel testo costituzionale, ai quali si aggiunge il riconoscimento delle diverse forme di proprietà in corrispondenza con la Concettualizzazione del Modello Economico e Sociale Cubano di Sviluppo Socialista e le Linee di Politica Economica e Sociale del Partito e la Rivoluzione.

Come nuovo elemento, considera e regola il mercato, nelle cornici della pianificazione economica, seguendo il principio d’evitare le disuguaglianze che questo genera, in funzione degli interessi della nostra società.

Per definire i differenti tipi di proprietà che possono coesistere nell’economia (socialista di tutto il popolo: cooperativa, mista; delle organizzazioni politiche, di massa e sociali; privata e personale), riconosce ch epossono esisterne altre, così come quelle che lo Stato stimola, di carattere più sociale.

In corrspondenza con la Concettualizzazione del Modello Economico e Sociale Cubano di Sviluppo Socialista e delle Linee della Politica Economica e Sociale del Partito e la Rivoluzione, prescrive come precetto costituzionale, che non ci sia concentrazione della proprietà in soggetti non statali, come fondamenta del sistema socialista cubano.

Si mantiene la espropriazione forzata, anche se precisa che si autorizza unicamente rispondendo a ragioni d’utilità pubblica o d’interesse sociale e con la dovuta indennizzazione e garanzia.

Rispetto alla proprietà socialista di tutto il popolo, si enumerano i beni essenziali che la formano, il suo carattere inalienabile e insequestrabile, riconosce l’esistenza di altri con questo carattere, e si definisce il regime legale per la trasmissione della proprietà e di altri diritti sugli stessi.

Elimina la dichiarazione che le imprese rispondevano dei loro obblighi solamente con le proprie risorse finanziarie e si mantiene il principio che lo Stato non risponde degli obblighi contratti dalle imprese e che queste non rispondono di quelli dello Stato.

In conformità con il riconoscimento di diverse forme di proprietà nell’economia, indica che l’impresa statale è il soggetto principale e le riconosce l’autonomia come principio essenziale del suo funzionamento.

Ratifica che lo Stato dirige, regola e controlla l’attività economica, così come distingue la pianificazione come l’elemento centrale del sistema di direzione dello sviluppo economico e sociale , con la funzione d’armonizzare l’attività economica a beneficio della società, conciliando, gli interessi nazionali, territoriali e dei cittadini.

A tono con i documenti derivati del 7mo. Congresso del Partito, si prevede che la pianificazione costituisca

l’elemento centrale del sistema di direzione dello sviluppo economico e sociale. Inoltre si riferisce alla partecipazione dei lavoratori alla direzione, alle regole e al controllo dell’ attività economica.

Riconosce che lo Stato garantisce l’Investimento straniero e incorpora il rispetto della sovranità e dell’uso razionale delle risorse.

Rispetto alla proprietà privata della terra, si mantiene un regime speciale, nel quale la vendita o trasmissione di questo bene si potrà realizzare solo con i limiti stabiliti dalla legge, e senza pregiudizi del diritto preferente dello Stato al suo acquisto mediante il pagamento del suo giusto prezzo.

Si ratifica la proibizione dell’affitto, la divisione, i prestiti ipotecari e qualsiasi azione che implichi imposte o cessioni su questa terra a privati.

CITTADINANZA

Il cambio fondamentale si basa nella modifica della nostra affiliazione della non ammissione della doppia cittadinanza e al suo posto propone di stabilire il principio di «cittadinanza effettiva», che consiste nel fatto che «i cittadini cubani nel territorio nazionale si amministrano con questa condizione e non possono fare uso d’una cittadinanza straniera ».

DIRITTI, DOVERI E GARANZIE

Nella redazione di questo Titolo sono concentrati i diritti e i doveri attualmente dispersi nella Costituzione e s’incorporano altri che rinforzano il regime di garanzie per i cittadini e il dovere d’attuazione dello Stato in relazione agli stessi.

Riflette nelle nuove formule i diritti riconosciuti nei differenti accordi e protocolli internazionali in materia di diritti umani che abbiamo ratificato, rispettando i principi del nostro sistema politico e per non restare senza protezione di fronte alle azioni contrarie alla Rivoluzione.

Si stabilisce che i diritti delle persone sono limitati solo dai diritti degli altri, dalla sicurezza collettiva i dal benessere generale, oltre che dal rispetto dell’ordine pubblico e da tutte le regole stabilite nell’ordinamento giuridico del paese.

Rispetto alla salute pubblica, ratifica che è un diritto di tutte le persone e che lo Stato garantisce l’accesso alla gratuità nell’assistenza, la protezione e il recupero della salute e affida alla legge la definizione del modo in cui si prestano i servizi di salute.

In quanto all’educazione, stabilisce che è gratuita dalla primina sino all’insegnamento universitario prima della laurea. Definisce l’educazione come laica e un diritto di tutte le persone e una responsabilità dello Stato, la società e le famiglie.

Risaltano i nuovi diritti, essenzialmente in materia di giustizia e del debito processo, come l’Habeas Corpus (procedimento per evitare detenzioni arbitrarie); le garanzie dell’individuo soggetto a reclusione o fermo; il diritto dei cittadini d’essere informati, il diritto di conoscere le informazioni che si trovano in archivi o registri pubblici sulla sua persona, il reinserimento sociale degli ex detenuti,etc…

Inoltre si segnala il diritto delle persone di partecipare alla vita culturale e artistica della nazione.

Se precisa il diritto delle persone che il loro lavoro sia remunerato in funzione della quantità, complessità, qualità e risultati ottenuti.

Incorpora anche il diritto delle persone di usufruire di beni e servizi di qualità, così come ad accedere a informazioni sugli stessi e ricevere un trattamento adeguato.

Infine si precisano i diritti e i doveri civici e politici dei cittadini.

Si stabiliscono i meccanismi di difesa presso i tribunali di giustizia per la salvaguardia dei loro diritti.

PRINCIPI DELLA POLITICA EDUCAZIONALE, CULTURALE E SCIENTIFICA

Considerando la sua importanza, si mantengono i principi della politica educazionale, culturale e scientifica, indicando l’importanza dei valori etici, civici e rivoluzionari nelle nuove generazioni, così come la protezione che lo Stato offre all’ identità culturale, alla conservazione del patrimonio e alla ricchezza artistica e storica della nazione.

LA STRUTTURA DELLO STATO

Regola quanto è relativo agli organi superiori e alle altre istituzioni dello Stato, così come altre questioni relazionate con questi.

Capitolo I: Organizzazione e funzionamento degli organi dello Stato.

Ratifica i principi attuali della democrazia socialista su quelli che integrano e sviluppano nella loro attività gli organi dello Stato.

Capitolo II: Assemblea Nazionale del Potere Popolare e Consiglio dello Stato.

L’Assemblea Nazionale conserva il suo carattere d’organo supremo dello Stato, l’unico con potestà costituente e legislativa nel paese.

La sua direzione è sempre affidata a un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Mantiene, in senso generale, gli attributi che nell’attualità la Costituzione vigente le riconosce e ne introduce alcuni nuovi, tra i quali:

– Interpretare la Costituzione; quello che conferisce al testo costituzionale una maggior permanenza e portata senza necessità di ricorrere a processi di riforma per risolvere determinate situazione che si presentino.

– Stabilisce o estingue i tributi; aspetto che per la sua importanza le corrisponde, come in altri paesi.

– L’approvazione di regimi territoriali di subordinazione amministrativa, sistemi di regolamenti speciali di municipi o altre demarcazioni e distretti.

Continua come facoltà dell’Assemblea Nazionale, l’elezione e la designazione degli incarichi fondamentali dello Stato e del Governo. Nella proposta s’aggiungono l’elezione del Presidente e Vicepresidente della Repubblica, i membri del Consiglio Elettorale Nazionale, come la nomina del Primo Ministro e del Governatore Provinciale, tra gli altri.

Con il concetto proposto dal Consiglio di Stato e dalla stessa direzione del Consiglio di Stato,con la stessa direzione dell’ Assemblea Nazionale del Potere Popolare, si pretende realizzare un vincolo più effettivo tra i due organi e dare continuità all’esercizio dei loro attributi.

Si precisa che il Consiglio di Stato sarà formato dal Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, che ha la facoltà di decidere sul resto dei membri che lo formano.

Alla ricerca di un bilancio adeguato e dell’esercizio del controllo e una contropartita più efficace negli organi superiori dello Stato, si stabilisce che non possono essere membri del Consigli di Stato coloro che coprono incarichi nel Consiglio dei Ministri, né le massime autorità degli organi giudiziari elettorali e di controllo statale.

Gli attributi del Consiglio di Stato si mantengono nell’essenziale e ne sono stati conferiti altri.

Si segnala che i decreti-legge e gli accordi emessi dal Consiglio di Stato si sottopongono alla ratificazione dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nella sua sessione più prossima.

Capitolo III. Presidente e Vicepresidente de la Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il Capo di Stato, eletto

dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare tra i suoi deputati,, per un periodo di cinque anni.

Lo stesso può esercitare il suo incarico per due mandati consecutivi, dopo i quali non può essere nuovamente eletto.

Per essere Presidente della Repubblica è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei deputati e si esigono come requisiti per poter realizzare questa responsabilità, d’aver compiuto 35 anni, godere di tutti i diritti civili e politici, essere cittadino cubano per nascita e non avere un’altra cittadinanza.

Inoltre deve avere non più di 60 anni per essere eletto nell’incarico per un primo mandato.

Tra le sue facoltà se ne mantengono alcune che il vigente testo costituzionale attribuisce al Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri e se ne addizionano altre tra quali:

– Concedere decorazioni e titoli onorifici in rappresentazione della Repubblica di Cuba, concedere il beneplacito ai   rappresentanti diplomatici di altri Stati e concedere indulti.

– Decidere la concessione della cittadinanza cubana, accettare le rinunce e disporre sulla privazione della stessa.

– Presiedere il Consiglio di Difesa Nazionale; decretare la mobilitazione generale e la Situazione di Disastro, così come proporre all’Assemblea Nazionale o al Consiglio di Stato, come corrisponda, dichiarare la guerra o lo stato di guerra in caso d’aggressione militare.

– Promuovere per grado e incarico gli ufficiali di maggior gerarchia nelle istituzioni armate della nazione e disporne l’eliminazione.

– Verificare le leggi e i decreti-legge emessi dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o dal Consiglio di Stato, e disporre la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

– Convocare riunioni del Consiglio di Stato.

– Partecipare alle riunioni del Consiglio di Stato e presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo.

Il Vicepresidente della Repubblica viene eletto nella stessa forma e lo stesso periodo del Presidente, che sostituisce nei casi diassenze, malattia o morte. Quando il suo incarico resta vacante, l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare elegge un suo sostituto.

Nel caso dell’assenza definitiva sia del Presidente che del Vicepresidente della Repubblica, l’Assemblea Nazionale elegge i loro sostituti ma sino a che non si realizza l’elezione è il Presidente dell’Assemblea Nazionale che assume ad interim l’incarico di Presidente della Repubblica.

Capitolo IV. Il Governo della Repubblica.

Il Consiglio dei Ministri mantiene la sua condizione di massimo organo esecutivo e amministrativo e costituisce il Governo della Repubblica.

Sarà formato dal Primo Ministro, che lo dirige, i Vice primei Ministri, i Ministri, il Segretario e gli altri membri che la legge determina.

Si mantiene che il Comitato Esecutivo può decidere sulle questioni attribuite al Consiglio dei Ministri, durante i periodi trascorsi tra una e un’altra delle sue riunioni.

Le facoltà del Consiglio dei Ministri, come accade con gli organi già commentati, sono rispettate nell’essenziale.

Rispetto al Primo Ministro, si stabilisce che viene designato dall’ Assemblea Nazionale del Potere Popolare, su proposta del Presidente della Repubblica, per un periodo di cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei deputati.

Si stabiliscono tra le sue principali facoltà:

– Convocare e dirigere le sessioni del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo.

– Esercita l’ispezione del lavoro dei capi degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato.

– Impartire istruzioni ai Governatori Provinciali.

– Sollecitare dal Presidente della Repubblica che interessi gli organismo pertinenti della sostituzione dei membri del Consiglio dei Ministri e, in ogni caso proporre i sostituti corrispondenti.

– Adottare con carattere eccezionale decisioni sui temi esecutivi e amministrativi di competenza del Consiglio dei Ministri, quando l’obbligo della situazione o il tema da risolvere lo esigano, ponendoli successivamente alla   considerazione di questo organo o del suo Comitato Esecutivo.

Capitolo V: Le leggi.

Si aggiungono a coloro che oggi hanno iniziative legislative: Il Presidente della Repubblica; la Corte dei Conti Generale della Repubblica e il Consiglio Elettorale Nazionale, in materia delle loro competenze.

Questo Titolo regola inoltre quanto riferito all’entrata in vigore e alla pubblicazione delle norme giuridiche.

Capitolo VI: Tribunali di Giustizia.

La nuova formula rinforza l’indipendenza funzionale dei tribunali e dei giudici nel loro lavoro d’impartire giustizia.

Si mantiene che il Tribunale Supremo Popolare rende conto all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare dei risultati del suo lavoro nella forma e con periodicità che si stabilisca.

Si mantiene che i magistrati e i giudici non professionisti del Tribunale Supremo Popolare sono eletti dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o del Consiglio di Stato. Si lascia alla legge quanto è relativo all’elezione del resto dei giudici.

Capitolo VII: La Procura Generale della Repubblica.

Uno dei cambi più significativi si riferisce alla sua missione fondamentale, nella qual spicca prima di tutto «il controllo dell’investigazione penale e dell’esercizio dell’azione penale pubblica in rappresentazione dello Stato», senza tralasciare che deve vegliare sul seguimento della Costituzione, delle leggi e delle altre disposizioni legali.

Inoltre si precisa come aspetto nuovo che la Procura Generale si subordina al Presidente della Repubblica.

Capitolo VIII: Corte dei Conti Generale della Repubblica.

Si segnala come sua missione fondamentale quella del controllo superiore della gestione amministrativa e di vegliare per una corretta e trasparente amministrazione dei fondi pubblici.

La Corte dei Conti Generale è subordinata al Presidente della Repubblica.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

Mantiene i regolamenti attuali sulla Divisione Politico-Amministrativa, e incorpora la possibilità d’approvare regimi di subordinazione amministrativa, sistemi di regolamenti speciali a municipi e altre demarcazioni territoriali, come i distretti amministrativi.

Definisce il Municipio come l’unità politica primaria e fondamentale dell’organizzazione nazionale, e gli riconosce l’autonomia, che comprende l’elezione delle sue autorità, la facoltà per decidere l’utilizzo delle sue risorse e l’esercizio delle competenze che gli corrispondono nell’osservanza della Costituzione e delle leggi.

ORGANI LOCALI DEL POTERE POPOLARE

La principale modifica consiste nell’eliminazione delle assemblee provinciali del Potere Popolare e la costituzione del Governo Provinciale, formato dal Governatore e un Consiglio Provinciale.

Il Governo Provinciale ha come missione fondamentale lavorare per lo sviluppo economico e sociale del suo territorio, operare come coordinatore tra il Governo della Repubblica e i municipi, per cui dirige, controlla, orienta e contribuisce all’armonizzazione degli interessi della provincia e dei suoi municipi, così come esercita le facoltà riconosciute nella Costituzione e nelle leggi.

Definisce il Consiglio Provinciale come un organo collegiato e deliberativo, presieduto dal Governatore e formato dai presidenti delle assemblee municipali del Potere Popolare, dagli Intendenti che dirigono i Consigli dell’ Amministrazione Municipale della sua demarcazione e dagli altri membri determinati dalla legge.

Il Governatore è il massimo responsabile esecutivo amministrativo della provincia, designato dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, per un periodo di cinque anni; conforme ai principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri, organizza e dirige l’Amministrazione Provinciale, assistito da una struttura amministrativa.

Si prevede la figura del Vice Governatore, designato dal Consiglio dei Ministri per lo stesso periodo del Governatore Provinciale.

Si propone di rinnovare le assemblee municipali del Potere Popolare ogni cinque anni.

Se stabilisce che le assemblee municipali del Potere Popolare garantiscono i diritti di petizione e partecipazione dei cittadini nella località.

Rispetto al Consiglio dell’Amministrazione Municipale, precisa che è designato dall’ Assemblea Municipale del Potere Popolare, alla quale si subordina, con il suo carattere collegiato che dirige l’amministrazione a questo livello. Va segnalata la figura dell’Intendente responsabile della sua conduzione.

IL SISTEMA ELETTORALE

Definisce il voto come un diritto e un dovere di tutti i cittadini, ratifica che il voto è libero, uguale, diretto e segreto e mantiene l’età elettorale di 16 anni.

Inoltre istituisce il Consiglio Elettorale Nazionale come l’ organo permanente dello Stato che ha come missione fondamentale organizzare, dirigere e controllare le elezioni, le consultazioni popolari, plebisciti e i referendum convocati, oltre a risolvere i reclami in questa materia.

Il Consiglio Elettorale Nazionale avrà autonomia, e risponderà solo all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare. Una volta terminato ogni processo elettorale informa dei suoi risultati alla nazione.

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALI

Definiscono i principi della politica di Difesa e della Sicurezza Nazionale del paese, e il concetto strategico della Guerra di Tutto il Popolo, come dottrina della Difesa Nazionale.

Il Consiglio di Difesa Nazionale si definisce come un organo superiore dello Stato, con la missione fondamentale d’organizzare, dirigere e preparare, dal tempo di pace, il paese per la sua difesa, e le incorpora che vegli sul

compimento delle normative appropriate, relative alla difesa e alla sicurezza della nazione, attribuendo così la permanenza della sua attività per tutti i momenti.

Durante le situazioni eccezionali e di disastro, dirige il paese e assume le facoltà che corrispondono agli organi dello Stato e al Governo, con eccezione della facoltà costituente.

Questo organo sarà formato dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, che a sua volta quien a su vez designa un Vicepresidente e altri membri, come determina la legge.

Qusto Titolo determina anche che le istituzioni armate dello Stato sono le Forze Armate Rivoluzionarie e le formazioni armate del Ministero degli Interni, che per il compimento delle loro funzioni contano con la partecipazione di personale militare e civile.

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Reitera che la Costituzione può essere riformata dall’ Assemblea Nazionale del Potere Popolare mediante un accordo adottato, in votazione nominale, dalle due terze parti dei suoi membri.

Stabilisce come soggetti con iniziativa per promuovere riforme alla Costituzione: il Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, il Consiglio dei Ministri, i deputati dell’ Assemblea Nazionale, con proposizioni firmate da almeno la terza parte dei suoi membri, i cittadini, con petizioni indirizzate all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, firmata presso il Consiglio Elettorale Nazionale,da non meno di 50.000 elettori.

Quando la riforma si riferisce all’integrazione e alle facoltà dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o del Consiglio di Stado, alle facoltà o al periodo di mandato del Presidente della Repubblica e ai diritti, i doveri e le garanzie consacrate nella Costituzione, è necessaria anche la ratificazione per il voto favorevole della maggioranza degli elettori della nazione in un referendum convocato per tali effetti.

Nel testo rimane il principio che non è riformabile quanto è relativo all’irrevocabilità del socialismo e del sistema politico, sociale ed economico, cosi come la proibizione di negoziare sotto l’aggressione, la minaccia o la coercizione di una potenza straniera.

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