Elezioni, nuovi incarichi e attribuzioni

Il prossimo 10 ottobre, giorno storico per la Patria si svolgerà nella Sessione Straordinaria dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare (ANPP), l’elezione del suo Presidente, Vicepresidente e Segretario, degli altri membri  del Consiglio di Stato, così come del Presidente e Vicepresidente della Repubblica Questo avvenimento  continua a dare vita all’attuale Costituzione, che prevede, nella sua Seconda Disposizione Transitoria, che dopo l’approvazione nel luglio scorso della nuova Legge elettorale, la ANPP, nello spazio di tre mesi deve eleggere tra i suoi deputati questi incarichi della nazione.


Ricordiamo, in accordo con l’Articolo 121 della Carta Magna, che il Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’ Assemblea Nazionale, lo sono anche del Consiglio di Stato, che è composto dagli altri membri che quella ha deciso e non ne possono far parte i membri del Consiglio dei Ministri, nè le massime autorità degli organi giudiziari e di controllo statale.

Prima di questa elezione che consolida il lavoro  democratico del nostro sistema politico, la Commissione delle Candidature Nazionali ha sviluppato, tra i giorni  18 e 22 settembre, un processo di consultazione con i deputati di tutto il paese, per conoscere le loro proposte su quei deputati che a loro giudizio devono far parte dei  corrispondenti progetti  di candidature, e che saranno sottoposti alla considerazione del Parlamento il 10 ottobre prossimo.

È importante  precisare che il Consiglio di Stato è l’organo, con carattere collegiato, che rappresenta la ANPP tra uno e un’altro periodo di sessioni, esegue gli accordi e compie le altre funzioni che la Costituzione e la legge gli  attribuiscono.

ALCUNE DELLE FACOLTÀ CHE CORRISPONDONO A QUESTO ORGANO SONO:

– Vegliare per il rispetto della Costituzione e le Leggi;

– dare alle leggi  vigenti, nel caso necessario, un’interpretazione
generale e obbligatoria;

– dettare decreti-legge e  accordi;

– disporre la celebrazione di sessioni straordinarie dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare;

– convocare e accordare la data delle elezioni per il rinnovo periodico dell’  Assemblea Nazionale del Potere Popolare e delle  assemblee
municipali del Potere Popolare;

-analizzare i progetti di legge che si sottopongono alla considerazione dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;

-esigere il compimento degli accordi dell’ Assemblea Nazionale del
Potere Popolare;

-sospendere i decreti presidenziali, decreti, accordi  e altre disposizioni che contraddicano  la Costituzione e le leggi, rendendo conto all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nella prima sessione che si realizzi dopo la sospensione accordata;

– sospendere gli accordi e le disposizioni delle assemblee municipali del Potere Popolare che non si aggiustano alla Costituzione o alle leggi, i decreti-legge, i decreti presidenziali, i decreti e  altre disposizioni dettate dagli organi competenti ; o quelli che danneggiano gli interessi di altre  località o quelli generali del paese, rendendo conto all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nella prima sessione che si realizzi dopo la sospensione accordata;

-revocare o modificare gli accordi e le altre disposizioni dei governatori e dei consigli provinciali che contravvengano la Costituzione, le leggi, i decreti -legge, i decreti presidenziali, i decreti e altre disposizioni dettate da un organo di gerarchia superiore o quando danneggiano gli interessi di altre località e quelli generali del paese;

-eleggere, designare, sospendere, revocare o sustituire, tra  uno e l’altro periodo di sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare,  coloro che devono occupare gli incarichi che questa ha deciso, come le corrisponde, as eccezione del Presidente e Vicepresidente della Repubblica, il Presidente, Vicepresidente e Secretario dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, i membri del Consiglio di Stato e il Primo Ministro.  Il Presidente del Tribunale Supremo Popolare, il Pubblico Ministero Generale della Repubblica, il Controllore Generale della Repubblica e il Presidente del Consiglio Elettorale Nazionale, possono essere solamente sospesi dall’esercizio delle loro responsabilità. In tutti i casi, rendendo conto all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nella sua sessione più prossima, agli effetti che
corrispondano;

-assumere, su proposta del Presidente della Repubblica, le facoltà di dichiarare lo Stato di Guerra o la Guerra in caso d’aggressione o concertare la pace, che la Constituzione attribuisce all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, quando queste si trova in pausa e non può essere  convocata con la sicurezza e l’urgenza necessarie;

 ratificare e denunciare trattati internazionali;

-designare e rimuovere, su proposta del Presidente della Repubblica,  i capi delle missioni diplomatiche di Cuba negli altri Stati, organismi o organizzazioni internazionali;

-esercitare il controllo e la fiscalizzazione degli organi dello Stato;

-approvare le modalità d’investimento straniero che le corrispondono;

-esaminare e approvare, tra uno e l’altro periodo di sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, gli aggiustamenti necessari da realizzare al bilancio dello Stato;

-le altre facoltà conferite dalla Costituzione e dalle leggi o incaricate dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Viene eletto dalla ANPP tra i suoi deputati per un periodo di cinque anni.

Per essere eletto è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Può esercitare il suo incarico sino a due periodi consecutivi dopo i quali non potrà farlo nuovamente. Si richiede d’aver compiuto 35 anni, godere dei diritti civili e politici, essere cittadino cubano per nascita e non avere altre cittadinanze.

*Alcuni attributi del Presidente della Repubblica:

– compiere e vegliare per il rispetto della Costituzione e delle eleggi;

– rappresentare lo Stato e dirigere la sua politica generale;

– dirigere la politica estera, le relazioni con altri Stati e la quella relativa alla difesa e alla sicurezza nazionale;

– autenticare le leggi emesse dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare e disporre la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in conformità con quanto previsto nella legge;

– presentare all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, una volta eletto da questa, in questa sessione o nella prossima, i membri del Consiglio dei Ministri;

– proporre all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o al Consiglio di Stato, come corrisponda, l’elezione, la designazione,  la sospensione,  la revoca o la sostituzione nelle sue funzioni del Primo Ministro, del Presidente del Tribunale Supremo Popolare, del Pubblico Ministero General della Repubblica, del Controllore Generale della Repubblica, del Presidente del Consiglio Elettorale Nazionale e dei membri del Consiglio dei  Ministri;

– proporre i delegati delle  assemblee municipali del Potere Popolare che corrispondono, l’elezione o la revoca dei governatori e vice governatori provinciali;

– conoscere, valutare e adottare decisioni sulle relazioni di resa dei conti presentate dal Primo Ministro sulla sua gestione, quella del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo;

– esercitare come Capo Supremo delle istituzioni armate e determinare la loro organizzazione generale;

– presiedere il Consiglio della Difesa Nazionale e proporre all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o al Consiglio di Stato, come proceda, dichiarare lo Stato di Guerra o la Guerra in caso di aggressione militare;

– decretare la Mobilitazione Generale quando la difesa del paese lo esige, e dichiarare lo Stato d’Emergenza  e la Situazione di Disastro nei casi previsti nella Costituzione, rendendo conto della sua decisione tanto presto quanto le circostanze lo permettano, all’ Assemblea Nazionale del Potere Popolare o al Consiglio di Stato, se quella non si può riunire, agli effetti legali di procedura;

– ascendere in grado e incarico gli ufficiali di maggior gerarchia delle
istituzioni armate della nazione e disporre il termine di questi, in
conformità con il procedimento previsto nella legge;

– decidere, nei casi che corrispondono, la concessione della cittadinanza cubana, accettare le rinunce e disporre sulla privazione
di questa;

– proporre, in conformità con quanto previsto nella Costituzione e la legge, la sospensione, modificazione o revoca delle disposizioni degli accordi degli organi dello Stato che contraddicono la Costituzione, le leggi, o danneggiano gli interessi generali del paese;

– dettare, nell’esercizio dei loro attributi, decreti presidenziali e altre disposizioni;

– proporre al Consiglio di Stato la nomina o la rimozione dei capi delle missioni diplomatiche di Cuba presso gli altri Stati, organismi e
organizzazioni internazionali;

– concedere o ritirare il rango d’ambasciatore della Repubblica di Cuba;

– concedere decorazioni e titoli onorifici;

– concedere o negare, in rappresentazione della Repubblica di Cuba, il beneplacito ai capi delle missioni diplomatiche di altri Stati;

– ricevere le credenziali dei capi delle missioni straniere. Il Vicepresidente potrà assumere questa funzione eccezionalmente;

– concedere indulti e sollecitare dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare la concessione di amnistie;

– partecipare per diritto proprio alle riunioni del Consiglio di Stato e
convocarle quando lo considera;

– presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri o il suo Comitato Esecutivo, e  le altre  attribuzioni assegnate  dalla Costituzione o dalle leggi.

– Nel  caso del Vicepresidente, questi realizzerà i compiti che gli sono delegati o assegnati dal Presidente della Repubblica.

Fonte: Costituzione della Repubblica.

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