Modifica del metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità totale

Da questo momento in poi, la base per il calcolo della pensione di vecchiaia e di invalidità totale è determinata dalla media dei salari mensili risultanti dai salari più alti percepiti dal lavoratore nel corso di cinque anni, scelti tra gli ultimi 15 anni solari precedenti la domanda di pensione.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di modificare l’articolo 195 del decreto 283 Regolamento della legge sulla sicurezza sociale del 6 aprile 2009.

Secondo il decreto 99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ordinaria numero 1 del 2024, d’ora in poi la base per il calcolo della pensione di vecchiaia e di invalidità totale è determinata dallo stipendio mensile medio risultante dai salari più alti percepiti dal lavoratore nel corso di cinque anni, scelti tra gli ultimi 15 anni solari precedenti la domanda di pensione.

Il testo normativo chiarisce che la retribuzione media mensile è considerata quella acquisita a titolo di stipendio e di altri pagamenti legalmente riconosciuti, che fanno parte della base di calcolo per le prestazioni previdenziali a lungo termine.

“Se il lavoratore riceve una pensione di invalidità parziale, il suo importo viene aggiunto al salario medio mensile. La retribuzione dei lavoratori che soddisfano il requisito per la pensione di invalidità totale e che hanno lavorato meno di cinque anni è determinata dividendo la retribuzione totale per i mesi lavorati; se il lavoratore è un lavoratore ciclico, la media è determinata tenendo conto dei cicli lavorati”.

La norma avverte che quando la retribuzione media include – come base per il calcolo delle prestazioni previdenziali a lungo termine – i pagamenti per la partecipazione agli utili; per i sistemi di retribuzione dei risultati; per attività di sgombero e rizzaggio applicate nell’attività portuale, o altri pagamenti legalmente riconosciuti che non costituiscono salario, e l’importo risultante supera l’importo corrispondente al gruppo più complesso della scala salariale in vigore, il 100% di tale importo, più l’eccedenza ridotta dall’applicazione della scala regressiva come segue, sarà considerato come base per il calcolo della pensione:

(a) fino a 9 510 pesos, il 100% è considerato come base di calcolo della pensione;

(b) per l’eccedenza di 9 510 pesos fino a 19 020 pesos, si applica il 60 %;

c) per l’eccedenza di 19 020 pesos fino a 28 530 pesos, si applica il 40 %;

(d) per l’eccedenza di 28 530 pesos, si applica il 20 %.

La Gazzetta chiarisce che la procedura transitoria per il calcolo delle pensioni e degli assegni sociali è mantenuta fino al 2025.

Allo stesso modo, le procedure per le pensioni di vecchiaia e di invalidità totale avviate prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano a essere trattate in conformità alle disposizioni normative in base alle quali sono state avviate.

Con l’applicazione del nuovo regolamento, le disposizioni dell’articolo 193 del Decreto 283 Regolamento della Legge sulla Sicurezza Sociale, del 6 aprile 2009, relative al calcolo delle pensioni, nonché l’articolo 6 del Decreto 25 che modifica il Decreto 283 Regolamento della Legge sulla Sicurezza Sociale, del 25 novembre 2020, sono rese nulle.

Fonte: Granma

Traduzione: italiacuba.it

 

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