In una società come la nostra nella quale l’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna è palpabile, era urgente modificare il Codice Penale e raccogliere in una figura unica di reato le condotte d’aggressione sessuale.
Il momento storico che vive Cuba, unito all’esperienza del lavoro degli organi di giustizia, dimostra la necessità di modificare l’ordine giuridico.
Per questo le leggi penali recentemente approvate dal Parlamento cubano, tra le quali s’incontra il Codice Penale, riflettono le trasformazioni avvenute nella società cubana negli ultimi tempi, descrivendo gli elementi che definiscono i reati come le condotte vincolate all’aggressione sessuale, data la loro importanza, il significato e l’incidenza.
L’Organizzazione Mondiale della Salute definisce come violenza sessuale «ogni azione sessuale, il tentativo di consumare un’azione sessuale, i commenti o le insinuazioni sessuali non desiderati o le azioni per commerciare o utilizzare in qualsiasi altro modo la sessualità d’una persona con l’obbligo di un’altra persona, indipendentemente dalla relazione di questa con la vittima, in qualsiasi ambito, includendo la casa e il luogo di lavoro.
Nel nostro paese, il derogato Codice Penale puniva per il reato di violazione l’uomo che aveva accesso carnale con una donna per via vaginale o anale, contro o senza la sua volontà, soprattutto quando l’autore usava la forza e l’intimidazione, sufficienti per piegare la volontà della vittima, legandola, minacciandola o approfittando del fatto che la donna non aveva capacità di ragionamento o di senso, per qualsiasi causa, fosse drogata, con alcuna invalidità fisica o mentale, incosciente etc. Questo reato s’integrava quando senza la presenza delle circostanze descritte, un uomo manteneva relazioni sessuali con una minore di 12 anni. Le sanzioni nel primo caso erano da quattro a dieci anni e nell’ultimo caso di 20 anni di reclusione.
La precisione sull’acceso carnale limitava la portata della legge e la protezione delle vittime delle aggressioni sessuali che, considerando il loro significato, sarebbero unicamente le donne e avrebbero gli uomini come autori, riducendole così a relazioni etero sessuali e impedendo di sanzionare le azioni che possono avvenire tra individui dello stesso sesso, o usando altre vie e mezzi per eseguire un’azione sessuale non desiderata.
Il reato di pederastia nel derogato Codice Penale cubano, sanzionava l’accesso carnale tra uomini con l’utilizzo della violenza, dell’intimidazione o approfittando che questi fosse privato della ragione o del senso o incapace per resistere. Ugualmente condannava chi senza la presenza di queste circostanze lo faceva contro un minore di 14 anni.
Nei primi casi la sanzione prevista riceveva da sette a 15 anni di reclusione e quando la vittima non raggiungeva i 14 anni o la morte.
Questa formula imponeva una riflessione sul tema.
In una società come la nostra, nella quale l’uguaglianza dei diritti tra l’uomo e la donna è palpabile, non solo perché è riconosciuta nella Costituzione della Repubblica nel suo articolo 42, ma perché era definita così in molteplici programmi realizzati dalla direzione dello Stato e del Governo alla ricerca dell’uguaglianza di genere, ed era urgente temperare il Codice Penale e raccogliere in un’unica figura di reato le condotte descritte, essendo la vittima una donna o un uomo.
L’aggressione sessuale alla quale può essere sottoposta la vittima rappresenta per i due sessi un grave attentato al normale svolgimento delle sue relazioni sessuali, della sua libertà di scegliere o della sua indennità, che non solo può essere danneggiata nell’accesso carnale, ma anche in altre forme e vie, con la necessità di riarmonizzarla, come la protezione di tutte le vittime minori di 18 anni, indipendentemente dal loro sesso ed equiparare le condanne per imporle a chi esegue queste condotte.
L’aumento dei delitti di questa indole a livello internazionale e in Cuba, e le conseguenze negative che provocano alle vittime, hanno portato a una presa di coscienza, divenuta del mezzo circostante, che l’aggressione sessuale non è solo quella che presuppone la penetrazione del sesso virile dell’uomo, ma che può adottare diverse forme e vie e queste si dovevano descrivere nel testo penale per poi, se necessario, poter condannare gli autori.
Di fronte alla necessità di coprire la totalità di offese gravi, eliminare criteri discriminatori per il trattamento differente di uomini e donne nel Codice Penale, così come quello che riguarda l’età delle vittime, il nuovo corpo legale crea il delitto di «aggressione sessuale», ubicato tra le condotte che attentano contro la libertà e l’indennità sessuale, le famiglie e lo sviluppo integrale delle persone minorenni, descrivendo i comportamenti di maggior trascendenza psichica e fisica nelle relazioni sessuali, in maniera che ha concentrato in un’unica figura gli elementi che formavano i reati di violazione e pederastia con violenza e alcuni presunti di abusi lascivi.
Nel 2022 è stata promulgata la Legge Nº 151, attuale Codice Penale, che nell’articolo 395 raccoglie attraverso i suoi diversi appartati le condotte che integrano il reato d’aggressione sessuale inteso come accesso carnale per via orale, anale e vaginale, usando la forza, la violenza o l’intimidazione, quando si utilizzano dita, oggetti, cose o animali, e protegge inoltre le vittime anche se non è stata usata contro di loro la forza, l’intimidazione o la violenza, sempre che siano danneggiate da problemi mentali, prive di ragione o di senso o impossibilitate per resistere per qualsiasi causa, stabilendo per gli autori di queste condotte sanzioni che vanno da sette a 15 anni di reclusione.
Si imporranno sanzioni da otto a 20 anni di reclusione, oltre ai precedenti, se il reato viene eseguito da due o più persone, se il responsabile per facilitare l’esecuzione del reato veste l’uniforme dei corpi armati dello Stato o di coloro che usano abitualmente coloro che fanno queste professioni o attività o fingono d’essere funzionari pubblici o con falsi ordini o comandi delle autorità.
Sanzioni uguali alle precedenti sono previste per questo reato per i responsabili d’averlo commesso, come conseguenza della violenza di genere familiare, di discriminazione, se la vittima ha più d12 anni e meno di 18, se si provocano lesioni o danni lievi, se per la forma, il modo, i mezzi e gli strumenti utilizzati si pone in pericolo la vita dell’aggredito, se lo si ferisce gravemente e se l’autore è una persona vincolata affettivamente o è parente della vittima, distinto dagli ascendenti, discendenti, fratelli e affini nello stesso grado. Nel caso di questi ultimi la sanzione va da 15 a 30 anni di reclusione o all’ergastolo, pena che va adeguata se si dimostra che la persona che esegue il fatto aveva precedenti penali per un reato simile, se la forza, la violenza o l’intimidazione che ha esercitato è degradante o vessatoria, se le sequele o le lesioni provocate sono gravi e se il responsabile è portatore d’una malattia di trasmissione sessuale.
Vale la pena segnalare che si potrà imporre anche l’ergastolo a chi ha un accesso carnale con una persona minore di 12 anni, anche senza la mancanza degli elementi prima espressi.
Nel suo articolo 396,1, il Codice Penale descrive il reato d’abuso sessuale. Nell’ Articolo 397,1, definisce il reato di maltrattamento e oltraggio sessuale quello realizzato da chi, direttamente o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, molesti un’altra persona con richieste sessuali per sè o per un terzo.
Qui si segnala l’aggravamento delle pene, quando l’autore approfitta della situazione di vulnerabilità della vittima, del suo potere, autorità o ascendenza che ha su questa, della sua superiorità nel lavoro, docente o d’altro tipo analogo, sempre che provochi la produzione di un danno o pregiudizio relazionato con le legittime aspettative che possa avere nell’ambito di questa relazione di superiorità, respingendo la proposta sessuale e se il fatto è conseguenza della violenza di genere o familiare, o per qualsiasi motivo discriminatorio.